Al fine di monitore per ragioni di sicurezza le scale, il giardino, i sotterranei o più in generale le parti condominiali, è consentito installare un sistema di videosorveglianza in grado di registrare ciò che accade negli spazi comuni. L’installazione dovrà essere deliberata dall’assemblea condominiale ai sensi dell’art 1122 ter c.c. e l’attività di ripresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, soprattutto in materia di Privacy.
In particolare, il condominio dovrebbe:
- valutare se sussistano effettivamente i motivi di sicurezza e non vi siano altre misure altrettanto idonee da mettere in campo (recinzioni ulteriori, aumento dei corpi illuminanti, cambi serrature, sostituzioni di porte o cancellate, ecc.), anche tenuto conto dei costi dell’intervento, per aumentare la sicurezza dello stabile;
- utilizzare le telecamere per monitorare le aree o proprietà comuni;
- apporre in uno spazio antistante l’area ripresa opportuna cartellonistica in grado di informare la presenza del sistema di videosorveglianza e dalla quale emergano facilmente i motivi dell’installazione, il titolare del trattamento e gli eventuali responsabili;
- programmare un sistema di cancellazione delle immagini registrate;
E’ importante sottolineare inoltre che:
- sarà compito dell’amministratore provvedere agli adempimenti di legge e vigilare sul rispetto di tali normative;
- la registrazione e la conservazione delle immagini si configurano come trattamenti dei dati personali e tale aspetto dovrà essere tenuto presente in ottica adeguamento al GDPR;
- il sistema di videosorveglianza non deve arrecare danno ai vicini, e quindi è necessario che il raggio d’azione delle telecamere si svolga entro i confini condominiali;